Art. 37 — Obblighi in materia di controllo dei prezzi e di contabilità dei costi
Il comma 1 dell'articolo 50 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' sostituito dal seguente: "1. Ai sensi dell'articolo 45, per determinati tipi di interconnessione e di accesso l'Autorita' puo' imporre obblighi in materia di recupero dei costi e controlli dei prezzi, tra cui l'obbligo che i prezzi siano orientati ai costi, nonche' l'obbligo di disporre di un sistema di contabilita' dei costi, qualora l'analisi del mercato riveli che l'assenza di un'effettiva concorrenza comporta che l'operatore interessato potrebbe mantenere prezzi ad un livello eccessivamente elevato o comprimerli a danno dell'utenza finale. Per incoraggiare gli investimenti effettuati dall'operatore anche nelle reti di prossima generazione, l'Autorita' tiene conto degli investimenti effettuati dall'operatore e gli consente un'equa remunerazione del capitale investito, purche' congruo, in considerazione di eventuali rischi specifici di un nuovo progetto particolare di investimento nella rete.".
Testo vigente dal 31 maggio 2012
