Art. 73 — Descrizione delle prestazioni e dei servizi citati all'articolo 60 (controllo delle spese), all'articolo 79 (fornitura di prestazioni supplementari) e all'articolo 80 (agevolare il cambiamento di fornitore) del Codice

La rubrica dell'Allegato n. 4, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' sostituita dalla seguente: "Descrizione delle prestazioni e dei servizi citati all'articolo 60 (controllo delle spese), all'articolo 79 (fornitura di prestazioni supplementari) e all'articolo 80 (agevolare il cambiamento di fornitore) del Codice". Alla lettera a), della Parte A, dell'Allegato n. 4, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, le parole: "decreto legislativo 28 dicembre 2001, n. 467" sono sostituite dalle seguenti: "decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196"; le parole: "ai consumatori" sono sostituite dalle seguenti: "ai contraenti"; dopo la parola "opportuno," le parole: "gli abbonati", sono sostituite dalle seguenti: "i contraenti"; le parole: "per l'abbonato" sono sostituite dalle seguenti: " per il contraente"; le parole: "dell'abbonato" sono sostituite dalle seguenti: "del contraente". Alla lettera b), della Parte A, dell'Allegato n. 4, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, dopo le parole: "Prestazione gratuita alla quale", le parole: "l'abbonato", sono sostituite dalle seguenti: "il contraente". Alla lettera e), della Parte A, dell'Allegato n.4, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, le parole: "l'abbonato" sono sostituite dalle seguenti: "il contraente". Il punto i), della lettera a), della Parte A, dell'Allegato n. 4, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' sostituito dal seguente: "i) di verificare e controllare le spese generate dall'uso della rete di comunicazione pubblica in postazione fissa o dei corrispondenti servizi telefonici accessibili al pubblico e". La rubrica della lettera b), della Parte A, dell'Allegato n. 4, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' sostituita dalla seguente: "b) Sbarramento selettivo delle chiamate in uscita o di MMS o SMS premium o, ove cio' sia tecnicamente fattibile, altri tipi di applicazioni analoghe (servizio gratuito)". Alla lettera b), della Parte A, dell'Allegato n. 4, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' inserito, in fine, il seguente periodo: "oppure l'invio di MMS o SMS premium o altri tipi di applicazioni analoghe verso queste destinazioni.". La lettera c), della Parte A, dell'Allegato n. 4, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' sostituita dalla seguente: " c) Sistemi di pagamento anticipato; L'Autorita' puo' obbligare le imprese designate a proporre ai consumatori modalita' di pagamento anticipato per l'accesso alla rete di comunicazione pubblica e per l'uso dei servizi telefonici accessibili al pubblico.". La lettera d), della Parte A, dell'Allegato n. 4, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' sostituita dalla seguente: " d) Pagamento rateale del contributo di allacciamento; L'Autorita' puo' imporre alle imprese designate l'obbligo di autorizzare i consumatori a scaglionare nel tempo il pagamento del contributo di allacciamento alla rete di comunicazione pubblica.". Alla lettera e), della Parte A, dell'Allegato n. 4, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, dopo le parole: "fatture non pagate" sono aggiunte le seguenti: "emesse dalle imprese". Dopo la lettera e), della Parte A, dell'Allegato n. 4, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono inserite le seguenti: "e-bis) Consigli tariffari; La procedura in base alla quale i contraenti possono chiedere all'impresa di fornire informazioni su tariffe alternative piu' economiche, se disponibili;

  • e-ter)Controllo dei costi; La procedura in base alla quale le imprese offrono strategie diverse, se ritenute idonee dall'Autorita', per tenere sotto controllo i costi dei servizi telefonici accessibili al pubblico, tra cui sistemi gratuiti di segnalazione ai consumatori di consumi anomali o eccessivi.". La lettera a), della Parte B, dell'Allegato n. 4, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' sostituita dalla seguente: " a) Composizione mediante tastiera o DTMF (segnalazione bitonale a piu' frequenze); La rete di comunicazione pubblica consente l'uso di apparecchi a tonalita' DTMF (raccomandazione ETSI ETR 207) per la segnalazione da punto a punto in tutta la rete.". Dopo la Parte B, dell'allegato n. 4, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' aggiunta la seguente. "Parte B-bis: Attuazione delle disposizioni relative alla portabilita' del numero di cui all'articolo 80. La prescrizione in base alla quale tutti i contraenti con numeri telefonici appartenenti al piano di numerazione nazionale dei servizi di comunicazione elettronica che ne facciano richiesta devono poter conservare il proprio o i propri numeri indipendentemente dall'impresa fornitrice del servizio si applica.
  • a)nel caso di numeri geografici, in un luogo specifico; e.
  • b)nel caso di numeri non geografici, in qualsiasi luogo. La presente parte non si applica alla portabilita' del numero tra reti che forniscono servizi in postazione fissa e reti mobili.".

Testo vigente dal 31 maggio 2012

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-05-28;70~art73 · fonte del testo

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