Art. 36 — Obblighi in materia di accesso e di uso di determinate risorse di rete

La lettera a) del comma 1 dell'articolo 49 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' sostituita dalla seguente: "a) di concedere agli operatori un accesso a determinati elementi o risorse di rete, compreso l'accesso agli elementi della rete che non sono attivi o l'accesso disaggregato alla rete locale, anche per consentire la selezione o la preselezione del vettore o l'offerta di rivendita delle linee di contraenti;". La lettera f) del comma 1 dell'articolo 49 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' sostituita dalla seguente: "f) di consentire la coubicazione o altre forme di condivisione associata degli impianti;". Dopo la lettera i) del comma 1 dell'articolo 49 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' aggiunta, in fine, la seguente: "i-bis) di fornire l'accesso a servizi correlati come quelli relativi all'identita', alla posizione e alla presenza.". La lettera a) del comma 3 dell'articolo 49 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' sostituita dalla seguente: "a) fattibilita' tecnica ed economica dell'uso o dell'installazione di risorse concorrenti, a fronte del ritmo di evoluzione del mercato, tenuto conto della natura e del tipo di interconnessione o di accesso in questione, fra cui la fattibilita' di altri prodotti di accesso a monte, quale l'accesso ai condotti; ". La lettera c) del comma 3 dell'articolo 49 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' sostituita dalla seguente: "c) investimenti iniziali del proprietario delle risorse, tenendo conto di qualsiasi investimento pubblico effettuato e dei rischi connessi a tali investimenti;". La lettera d) del comma 3 dell'articolo 49 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' sostituita dalla seguente: "d) necessita' di tutelare la concorrenza a lungo termine, con particolare attenzione ad una concorrenza infrastrutturale economicamente sostenibile;". Dopo il comma 3 dell'articolo 49 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' aggiunto il seguente: "3-bis. L'Autorita' puo', nell'imporre ad un operatore l'obbligo di concedere l'accesso ai sensi del presente articolo, stabilire condizioni tecniche o operative che devono essere soddisfatte dal prestatore di servizi o dai beneficiari di tale accesso, ove necessario per garantire il funzionamento normale della rete. L'obbligo di rispettare determinate norme o specifiche tecniche e' conforme alle norme e alle specifiche stabilite conformemente all'articolo 20 del presente Codice.".

Testo vigente dal 31 maggio 2012

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-05-28;70~art36 · fonte del testo