Art. 32 — Poteri e competenze dell'Autorità in materia di accesso e di interconnessione
Il comma 1 dell'articolo 42 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' sostituito dal seguente: "1. Nel perseguire gli obiettivi stabiliti dall'articolo 13, l'Autorita' incoraggia e garantisce forme adeguate di accesso, interconnessione e interoperabilita' dei servizi, esercitando le proprie competenze in modo da promuovere l'efficienza economica e una concorrenza sostenibile, investimenti efficienti e l'innovazione e recare il massimo vantaggio agli utenti finali.". Dopo la lettera a) del comma 2, dell'articolo 42, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' inserita la seguente: "a-bis) in casi giustificati e nella misura necessaria, gli obblighi per le imprese che controllano l'accesso degli utenti finali, onde rendere interoperabili i propri servizi". Il comma 3 dell'articolo 42 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' abrogato. Il comma 4 dell'articolo 42 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' sostituito dal seguente: "4. Gli obblighi e le condizioni imposti ai sensi dei commi 1 e 2 sono obiettivi, trasparenti, proporzionati e non discriminatori e sono applicati conformemente alla procedura di cui agli articoli 11, 12 e 12-bis". Il comma 5 dell'articolo 42 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' sostituito dal seguente: "5. Ove giustificato, l'Autorita' puo', di propria iniziativa, intervenire in materia di accesso e interconnessione di cui ai commi 1 e 2 al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi previsti all'articolo 13, sulla base delle disposizioni del presente Capo e secondo le procedure di cui agli articoli 11, 12, 23 e 24.".
Testo vigente dal 31 maggio 2012
