Art. 35 — Obbligo di trasparenza
Il comma 1 dell'articolo 46 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' sostituito dal seguente: "1. Ai sensi dell'articolo 45, l'Autorita' puo' imporre obblighi di trasparenza in relazione all'interconnessione e all'accesso, prescrivendo agli operatori di rendere pubbliche determinate informazioni quali informazioni di carattere contabile, specifiche tecniche, caratteristiche della rete, termini e condizioni per la fornitura e per l'uso, comprese eventuali condizioni conformi al diritto europeo che limitino l'accesso a servizi e applicazioni o il loro utilizzo, e prezzi.". Il comma 4 dell'articolo 46 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' sostituito dal seguente: "4. In deroga al comma 3, se un operatore e' soggetto agli obblighi di cui all'articolo 49 relativi all'accesso all'ingrosso all'infrastruttura della rete, l'Autorita' provvede alla pubblicazione di un'offerta di riferimento contenente almeno gli elementi riportati nell'allegato n. 3.".
Testo vigente dal 31 maggio 2012
