Art. 16 — Responsabilità nell'attività di memorizzazione di informazioni - hosting-
Articolo abrogato dal d.lgs. 25 marzo 2024, n. 50.
Abrogato dal 2 maggio 2024
Articolo abrogato dal d.lgs. 25 marzo 2024, n. 50.
Abrogato dal 2 maggio 2024
1 pronuncia che riguarda l’art. 16, dalle Rassegne del Massimario.
Il prestatore di servizi informatici che assume il ruolo di hosting provider "non attivo", di regola, è esente dalla responsabilità per la pubblicazione di eventuali informazioni illecite e commenti diffamatori provenienti dai terzi destinatari del servizio; tuttavia, una volta acquisita, in qualunque modo, la consapevolezza della manifesta illiceità di tali informazioni e commenti, è tenuto ad attivarsi per la loro tempestiva rimozione, se vuole continuare a godere dell'esenzione da detta responsabilità, senza che sia necessaria a tal fine una comunicazione delle autorità competenti.
Art. 16
Tutte le 4 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di giugno 2025 ↗.
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Sono inammissibili, per contraddittorietà, ambiguità e oscurità della motivazione, le questioni di legittimità degli artt. 5, comma 1, 14, comma 3, 15, comma 2 e 16, comma 3 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 e 32-bis, comma 3, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici), che attribuiscono all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il potere di adottare disposizioni regolamentari volte al rispetto della proprietà intellettuale degli operatori sulla rete di comunicazione elettronica, con cui, tra l'altro, intervenire anche in via d'urgenza sulle attività di trasporto e memorizzazione di informazioni. L'ordinanza infatti si presenta ancipite, palesando un'incongruenza tra la motivazione e il dispositivo, in quanto richiede, da un lato, una dichiarazione di incostituzionalità di tipo ablativo e, dall'altro, una pronuncia additiva, peraltro attraverso una motivazione a sua volta incoerente tra le premesse del suo svolgersi e le relative conclusioni. Sul fatto che la Corte giudica su norme, ma pronuncia su disposizioni, v. la citata sentenza n. 84/1996. Sull'inammissibilità delle questioni prospettate che siano ancipiti si vedano, ex plurimis , le citate sentenze nn. 41/2015, 91/2014 e 265/2011. Sull'impossibilità di procedere all'esame del merito di una questione sollevata con ordinanza che non chiarisce sufficientemente se intende ottenere una pronuncia ablativa o una additiva-manipolativa, v., ex plurimis , le seguenti citate decisioni: sentenze n. 228/2014; ordinanze nn. 101/2015, 214/2011, 21/2011, 91/2010, 269/2009.
Art. 5 Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della societa' dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico · Art. 14 Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della societa' dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico · Art. 15 Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della societa' dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico · Art. 16 Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della societa' dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 2003
Confronto con la versione in vigore dal 14 aprile 2003 al 2 maggio 2024. 152 parole tolte, 10 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Nella prestazione di un servizio della societa' dell'informazione, consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore non e' responsabile delle informazioni memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio, a condizione che detto prestatore:
tolto: a) non sia effettivamente a conoscenza del fatto che l'attivita' o l'informazione e' illecita e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non sia al corrente di fatti o di circostanze che rendono manifesta l'illiceita' dell'attivita' o dell'informazione;
tolto: b) non appena a conoscenza di tali fatti, su comunicazione delle autorita' competenti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l'accesso. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano se il destinatario del servizio agisce sotto l'autorita' o il controllo del prestatore. L'autorita' giudiziaria o quella amministrativa competente puo' esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore, nell'esercizio delle attivita' di cui al comma 1, impedisca o ponga fine alle violazioni commesseaggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 25 MARZO 2024, N. 50.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-04-09;70~art16 · fonte del testo
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