Corte di cassazione

1 massima che riguarda l’art. 15, dalle Rassegne del Massimario.

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 247/2015

    Questione inammissibile
    3 dicembre 2015

    Sono inammissibili, per contraddittorietà, ambiguità e oscurità della motivazione, le questioni di legittimità degli artt. 5, comma 1, 14, comma 3, 15, comma 2 e 16, comma 3 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 e 32-bis, comma 3, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici), che attribuiscono all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il potere di adottare disposizioni regolamentari volte al rispetto della proprietà intellettuale degli operatori sulla rete di comunicazione elettronica, con cui, tra l'altro, intervenire anche in via d'urgenza sulle attività di trasporto e memorizzazione di informazioni. L'ordinanza infatti si presenta ancipite, palesando un'incongruenza tra la motivazione e il dispositivo, in quanto richiede, da un lato, una dichiarazione di incostituzionalità di tipo ablativo e, dall'altro, una pronuncia additiva, peraltro attraverso una motivazione a sua volta incoerente tra le premesse del suo svolgersi e le relative conclusioni. Sul fatto che la Corte giudica su norme, ma pronuncia su disposizioni, v. la citata sentenza n. 84/1996. Sull'inammissibilità delle questioni prospettate che siano ancipiti si vedano, ex plurimis , le citate sentenze nn. 41/2015, 91/2014 e 265/2011. Sull'impossibilità di procedere all'esame del merito di una questione sollevata con ordinanza che non chiarisce sufficientemente se intende ottenere una pronuncia ablativa o una additiva-manipolativa, v., ex plurimis , le seguenti citate decisioni: sentenze n. 228/2014; ordinanze nn. 101/2015, 214/2011, 21/2011, 91/2010, 269/2009.

    Art. 5 Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della societa' dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico · Art. 14 Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della societa' dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico · Art. 15 Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della societa' dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico · Art. 16 Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della societa' dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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Che cosa è cambiato dal 2 maggio 2024

Confronto con la versione in vigore dal 14 aprile 2003 al 2 maggio 2024. 205 parole tolte, 10 parole aggiunte in 6 capoversi.

tolto: Nella prestazione di un servizio della societa' dell'informazione, consistente nel trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore non e' responsabile della memorizzazione automatica, intermedia e temporanea di tali informazioni effettuata al solo scopo di rendere piu' efficace il successivo inoltro ad altri destinatari a loro richiesta, a condizione che:

tolto: a) non modifichi le informazioni;

tolto: b) si conformi alle condizioni di accesso alle informazioni;

tolto: c) si conformi alle norme di aggiornamento delle informazioni, indicate in un modo ampiamente riconosciuto e utilizzato dalle imprese del settore;

tolto: d) non interferisca con l'uso lecito di tecnologia ampiamente riconosciuta e utilizzata nel settore per ottenere dati sull'impiego delle informazioni;

tolto: e) agisca prontamente per rimuovere le informazioni che ha memorizzato, o per disabilitare l'accesso, non appena venga effettivamente a conoscenza del fatto che le informazioni sono state rimosse dal luogo dove si trovavano inizialmente sulla rete o che l'accesso alle informazioni e' stato disabilitato oppure che un organo giurisdizionale o un'autorita' amministrativa ne ha disposto la rimozione o la disabilitazione. L'autorita' giudiziaria o quella amministrativa aventi funzioni di vigilanza puo' esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore, nell'esercizio delle attivita' di cui al comma 1, impedisca o ponga fine alle violazioni commesseaggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 25 MARZO 2024, N. 50.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-04-09;70~art15 · fonte del testo

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