Art. 14 — Responsabilità nell'attività di semplice trasporto - Mere conduit-
Articolo abrogato dal d.lgs. 25 marzo 2024, n. 50.
Abrogato dal 2 maggio 2024
Articolo abrogato dal d.lgs. 25 marzo 2024, n. 50.
Abrogato dal 2 maggio 2024
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Sono inammissibili, per contraddittorietà, ambiguità e oscurità della motivazione, le questioni di legittimità degli artt. 5, comma 1, 14, comma 3, 15, comma 2 e 16, comma 3 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 e 32-bis, comma 3, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici), che attribuiscono all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il potere di adottare disposizioni regolamentari volte al rispetto della proprietà intellettuale degli operatori sulla rete di comunicazione elettronica, con cui, tra l'altro, intervenire anche in via d'urgenza sulle attività di trasporto e memorizzazione di informazioni. L'ordinanza infatti si presenta ancipite, palesando un'incongruenza tra la motivazione e il dispositivo, in quanto richiede, da un lato, una dichiarazione di incostituzionalità di tipo ablativo e, dall'altro, una pronuncia additiva, peraltro attraverso una motivazione a sua volta incoerente tra le premesse del suo svolgersi e le relative conclusioni. Sul fatto che la Corte giudica su norme, ma pronuncia su disposizioni, v. la citata sentenza n. 84/1996. Sull'inammissibilità delle questioni prospettate che siano ancipiti si vedano, ex plurimis , le citate sentenze nn. 41/2015, 91/2014 e 265/2011. Sull'impossibilità di procedere all'esame del merito di una questione sollevata con ordinanza che non chiarisce sufficientemente se intende ottenere una pronuncia ablativa o una additiva-manipolativa, v., ex plurimis , le seguenti citate decisioni: sentenze n. 228/2014; ordinanze nn. 101/2015, 214/2011, 21/2011, 91/2010, 269/2009.
Art. 5 Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della societa' dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico · Art. 14 Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della societa' dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico · Art. 15 Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della societa' dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico · Art. 16 Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della societa' dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 2003
Confronto con la versione in vigore dal 14 aprile 2003 al 2 maggio 2024. 147 parole tolte, 10 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Nella prestazione di un servizio della societa' dell'informazione consistente nel trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite da un destinatario del servizio, o nel fornire un accesso alla rete di comunicazione, il prestatore non e' responsabile delle informazioni trasmesse a condizione che:
tolto: a) non dia origine alla trasmissione;
tolto: b) non selezioni il destinatario della trasmissione;
tolto: c) non selezioni ne' modifichi le informazioni trasmesse. Le attivita' di trasmissione e di fornitura di accesso di cui al comma 1 includono la memorizzazione automatica, intermedia e transitoria delle informazioni trasmesse, a condizione che questa serva solo alla trasmissione sulla rete di comunicazione e che la sua durata non ecceda il tempo ragionevolmente necessario a tale scopo. L'autorita' giudiziaria o quella amministrativa, avente funzioni di vigilanza, puo' esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore, nell'esercizio delle attivita' di cui al comma 2, impedisca o ponga fine alle violazioni commesseaggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 25 MARZO 2024, N. 50.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-04-09;70~art14 · fonte del testo
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