Art. 54 — Commissioni di avanzamento
Sino al 31 dicembre 2003, la Commissione superiore di avanzamento di cui all'articolo 16, e' composta anche dai generali di divisione di cui all'articolo 50, comma 2. Sino alla formazione dei quadri di avanzamento per l'anno 2004, i generali di divisione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera b), sono individuati nei sette piu' anziani in ruolo con priorita' per quelli che ricoprono incarichi di comando nel Corpo. Restano ferme, anche nel periodo transitorio, le altre disposizioni di cui all'articolo 17.
Testo vigente dal 26 marzo 2001
