Art. 55 — Attribuzioni degli ufficiali del ruolo tecnico-logistico-amministrativo della Guardia di finanza

Gli ufficiali del ruolo tecnico-logistico-amministrativo hanno, nell'esercizio delle funzioni proprie della specialita' d'appartenenza, le medesime attribuzioni, facolta' e competenze riconosciute dalle leggi e dagli ordinamenti vigenti agli ufficiali dei ruoli normali delle Forze armate costituiti per l'assolvimento di analoghe mansioni.

Testo vigente dal 7 luglio 2017

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 7 luglio 2017

Confronto con la versione in vigore dal 26 marzo 2001 al 7 luglio 2017. 84 parole tolte, 2 parole aggiunte in 3 capoversi.

Gli ufficiali del ruolo tecnicotolto: logisticoaggiunto: -logistico-amministrativo hanno, nell'esercizio delle funzioni proprie della specialita' d'appartenenza, le medesime attribuzioni, facolta' e competenze riconosciute dalle leggi e dagli ordinamenti vigenti agli ufficiali dei ruoli normali delle Forze tolto: Armate aggiunto: armate costituiti per l'assolvimento di analoghe mansionitolto: , in particolare essi:

tolto: a) in relazione alle esigenze di servizio e limitatamente alle proprie attribuzioni, possono essere impiegati in operazioni di istituto e in operazioni di soccorso in caso di pubbliche calamita' e infortuni, b)

tolto: possono essere chiamati a svolgere presso gli istituti di istruzione delle Forze armate e delle Forze di polizia attivita' didattiche nel settore di competenza. Il personale di cui al comma 1 e' esonerato dall'esercizio delle funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria e di ufficiale di polizia tributaria.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-19;69~art55 · fonte del testo