Art. 8 — Modifica all'articolo 18 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109
L'articolo 18 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e' sostituito dal seguente: "Art. 18 (Sanzioni). - 1. La violazione delle disposizioni dell'articolo 2 e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire sei milioni a lire trentasei milioni. 2. La violazione delle disposizioni degli articoli 3, 10, comma 7, e 14 e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire tre milioni a lire diciotto milioni. 3. La violazione delle disposizioni degli articoli 4, 5, 6, 8, 9, 10, commi 1, 2, 3 e 5, 11, 12, 13, 15, 16 e 17 e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni. 4. L'importo relativo alle sanzioni di cui al presente articolo dev'essere versato all'ufficio del registro o, laddove istituito, all'ufficio delle entrate, competenti per territorio.".
Testo vigente dal 27 marzo 2000
