Art. 3 — Modifica all'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109
All'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, dopo la lettera b), e' aggiunta la seguente: "b-bis) la designazione "amido(i)" che figura nell'allegato I, ovvero quella "amidi modificati" di cui all'allegato II, deve essere completata dall'indicazione della sua origine vegetale specifica, qualora l'amido possa contenere glutine.".
Testo vigente dal 27 marzo 2000
