Art. 9 — Norme transitorie
E' consentito utilizzare, fino al 31 dicembre 2000, etichette e imballaggi non conformi alle disposizioni del presente decreto, purche' conformi alle disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109; i prodotti cosi' etichettati possono essere venduti fino al completo smaltimento delle scorte.
Testo vigente dal 27 marzo 2000
