Art. 7 — Modifica all'articolo 17 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109
All'articolo 17 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: "2-bis. Ai prodotti di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2.".
Testo vigente dal 27 marzo 2000
