Art. 4 — Modifica all'articolo 7 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109
All'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, la lettera a), e' sostituita dalla seguente: "a) nei prodotti costituiti da un solo ingrediente, salvo quanto disposto da norme specifiche, a condizione che la denominazione di vendita sia identica al nome dell'ingrediente ovvero consenta di conoscere la effettiva natura dell'ingrediente;".
Testo vigente dal 27 marzo 2000
