Art. 6 — Modifica all'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109
All'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Il termine minimo di conservazione e' la data fino alla quale il prodotto alimentare conserva le sue proprieta' specifiche in adeguate condizioni di conservazione; esso va indicato con la dicitura "da consumarsi preferibilmente entro.... quando la data contiene l'indicazione del giorno o con la dicitura "da consumarsi preferibilmente entro la fine.... negli altri casi.".
Testo vigente dal 27 marzo 2000
