Art. 3 — Indicazioni obbligatorie per i prodotti preconfezionati
All'articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e' aggiunto, infine, il seguente comma: «5-bis. Con decreto del Ministro delle attivita' produttive e del Ministro delle politiche agricole e forestali sono definite le modalita' ed i requisiti per l'indicazione obbligatoria della dicitura di cui al comma 1, lettera m).».
Testo vigente dal 21 luglio 2003
