Art. 1 — Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109
All'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, come modificato dall'articolo 5 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 68, sono apportate le seguenti modifiche:
- a)al comma 2, dopo la lettera c), sono aggiunte le seguenti: "c-bis) nei casi in cui le indicazioni "edulcorante/i o "con zucchero/i ed edulcorante accompagnano la denominazione di vendita, ai sensi dell'allegato 2, sezione II;
- c-ter)alle indicazioni relative all'aggiunta di vitamine e di sali minerali, nei casi in cui tali sostanze sono indicate nella etichettatura nutrizionale, ai sensi del decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 77";
- b)il comma 5 e' sostituito dai seguenti: "5. Per i prodotti alimentari il cui tenore di acqua diminuisce a seguito di un trattamento termico o altro, la quantita' indicata corrisponde alla quantita' dell'ingrediente o degli ingredienti al momento della loro utilizzazione nella preparazione del prodotto, rispetto al prodotto finito. Tale quantita' e' espressa in percentuale. 5-bis. L'indicazione della percentuale e' sostituita dall'indicazione del peso dell'ingrediente o degli ingredienti usati per la preparazione di 100 grammi di prodotto finito, quando la quantita' dell'ingrediente o la quantita' totale di tutti gli ingredienti indicata nell'etichettatura superi il 100 per cento. 5-ter. La quantita' degli ingredienti volatili e' indicata in funzione del loro peso nel prodotto finito. 5-quater. La quantita' degli ingredienti utilizzati in forma concentrata o disidratata e ricostituiti al momento della fabbricazione puo' essere indicata in funzione del loro peso prima della concentrazione o della disidratazione. 5-quinquies. Nel caso di alimenti concentrati o disidatati cui va aggiunta acqua, la quantita' degli ingredienti puo' essere espressa in funzione del loro peso rispetto al prodotto ricostituito. 5-sexies. Il presente articolo si applica fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 77, relativo all'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari.".
Testo vigente dal 20 settembre 2000
