Art. 2 — Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109
All'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, come modificato dall'articolo 6 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 68, il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Il termine minimo di conservazione e' la data fino alla quale il prodotto alimentare conserva le sue proprieta' specifiche in adeguate condizioni di conservazione; esso va indicato con la dicitura "da consumarsi preferibilmente entro quando la data contiene l'indicazione del giorno, o con la dicitura "da consumarsi preferibilmente entro la fine negli altri casi, seguita dalla data oppure dalla indicazione del punto della confezione in cui essa figura.".
Testo vigente dal 20 settembre 2000
