Art. 4 — Data di scadenza dei prodotti alimentari
All'articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: "2-bis. L'indicazione del termine minimo di conservazione o della data di scadenza deve figurare in modo facilmente visibile, chiaramente leggibile e indelebile (( e)) in un campo visivo di facile individuazione da parte del consumatore." I soggetti tenuti all'apposizione dell'indicazione di cui al comma 1 si adeguano alle prescrizioni del medesimo comma entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. (( I prodotti confezionati in data antecedente a quella dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto possono essere immessi nel mercato fino allo smaltimento delle scorte.))
Testo vigente dal 3 aprile 2007
