All'articolo 14, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, dopo le parole «valutazione diagnostico-funzionale» sono aggiunte le seguenti: «o al Profilo di funzionamento» e dopo le parole «Servizio sanitario nazionale» sono aggiunte le seguenti: «, il Piano educativo individualizzato a cura delle istituzioni scolastiche». Il PEI di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dal presente decreto:

  • a)e' elaborato e approvato ((dal Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione di cui all'articolo 9, comma 10;));
  • b)tiene conto dell'accertamento della condizione di disabilita' in eta' evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica, di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e del Profilo di funzionamento, avendo particolare riguardo all'indicazione dei facilitatori e delle barriere, secondo la prospettiva bio-psico-sociale alla base della classificazione ICF dell'OMS;
  • c)individua ((obiettivi educativi e didattici,)) strumenti, strategie e modalita' per realizzare un ambiente di apprendimento nelle dimensioni della relazione, della socializzazione, della comunicazione, dell'interazione, dell'orientamento e delle autonomie ((, anche sulla base degli interventi di corresponsabilita' educativa intrapresi dall'intera comunita' scolastica per il soddisfacimento dei bisogni educativi individuati;));
  • d)esplicita le modalita' di sostegno didattico, compresa la proposta del numero di ore di sostegno alla classe, le modalita' di verifica, i criteri di valutazione, gli interventi di inclusione svolti dal personale docente nell'ambito della classe e in progetti specifici, la valutazione in relazione alla programmazione individualizzata, nonche' gli interventi di assistenza igienica e di base, svolti dal personale ausiliario nell'ambito del plesso scolastico e la proposta delle risorse professionali da destinare all'assistenza, all'autonomia e alla comunicazione, secondo le modalita' attuative e gli standard qualitativi previsti dall'accordo di cui al comma 5-bis dell'articolo 3;
  • e)definisce gli strumenti per l'effettivo svolgimento ((dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento)), assicurando la partecipazione dei soggetti coinvolti nel progetto di inclusione;
  • f)indica le modalita' di coordinamento degli interventi ivi previsti e la loro interazione con il Progetto individuale;
  • g)e' redatto in via provvisoria entro giugno e in via definitiva, di norma, non oltre il mese di ottobre, tenendo conto degli elementi previsti nel decreto ministeriale di cui al comma 2-ter; e' redatto a partire dalla scuola dell'infanzia ed e' aggiornato in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona. Nel passaggio tra i gradi di istruzione, e' assicurata l'interlocuzione tra i docenti della scuola di provenienza e quelli della scuola di destinazione. Nel caso di trasferimento di iscrizione e' garantita l'interlocuzione tra le istituzioni scolastiche interessate ed e' ridefinito sulla base delle eventuali diverse condizioni contestuali della scuola di destinazione;
  • h)e' soggetto a verifiche periodiche nel corso dell'anno scolastico al fine di accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche ed integrazioni. (( La realizzazione delle misure attuative, di cui al comma 2, avviene ad invarianza di spesa e nel rispetto del limite dell'organico docente ed ATA assegnato a livello regionale e la dotazione organica complessiva non puo' essere incrementata in conseguenza dell'attivazione degli interventi previsti dal predetto comma 2, ivi compreso l'adeguamento dell'organico delle istituzioni scolastiche alle situazioni di fatto. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalita', anche tenuto conto dell'accertamento di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assegnazione delle misure di sostegno di cui al presente articolo e il modello di PEI, da adottare da parte delle istituzioni scolastiche. ))

Testo vigente dal 12 settembre 2019

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 7, dalle Rassegne del Massimario.

L’unica massima su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di maggio 2026 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 12 settembre 2019

Confronto con la versione in vigore dal 16 maggio 2017 al 12 settembre 2019. 84 parole tolte, 370 parole aggiunte in 7 capoversi.

a) e' elaborato e approvato tolto: dai docenti contitolari o dal consiglio di classe, con la partecipazione dei genitori o dei soggetti che ne esercitano la responsabilita', delle figure professionali specifiche interne ed esterne all'istituzione scolastica che interagiscono con la classe e con la bambina o il bambino, l'alunna o l'alunno, la studentessa o lo studente con disabilita' nonche' con il supporto dell'unita' di valutazione multidisciplinare aggiunto: dal Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione di cui all'articolo 9, comma 10;;

b) tiene conto tolto: della certificazione di disabilita' aggiunto: dell'accertamento della condizione di disabilita' in eta' evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica, di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e del Profilo di funzionamentoaggiunto: , avendo particolare riguardo all'indicazione dei facilitatori e delle barriere, secondo la prospettiva bio-psico-sociale alla base della classificazione ICF dell'OMS;

c) individua aggiunto: obiettivi educativi e didattici, strumenti, strategie e modalita' per realizzare un ambiente di apprendimento nelle dimensioni della relazione, della socializzazione, della comunicazione, dell'interazione, dell'orientamento e delle autonomietolto: ;aggiunto: , anche sulla base degli interventi di corresponsabilita' educativa intrapresi dall'intera comunita' scolastica per il soddisfacimento dei bisogni educativi individuati;;

d) esplicita le modalita' tolto: didattiche e di aggiunto: di sostegno didattico, compresa la proposta del numero di ore di sostegno alla classe, le modalita' di verifica, i criteri di valutazione, gli interventi di inclusione svolti dal personale docente nell'ambito della classe e in progetti specifici, la valutazione in relazione alla programmazione individualizzataaggiunto: , nonche' gli interventi di assistenza igienica e di base, svolti dal personale ausiliario nell'ambito del plesso scolastico e la proposta delle risorse professionali da destinare all'assistenza, all'autonomia e alla comunicazione, secondo le modalita' attuative e gli standard qualitativi previsti dall'accordo di cui al comma 5-bis dell'articolo 3;

e) definisce gli strumenti per l'effettivo svolgimento tolto: dell'alternanza scuola-lavoro aggiunto: dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, assicurando la partecipazione dei soggetti coinvolti nel progetto di inclusione;

g) e' redatto tolto: all'inizio di ogni anno scolastico di riferimento, aggiunto: in via provvisoria entro giugno e in via definitiva, di norma, non oltre il mese di ottobre, tenendo conto degli elementi previsti nel decreto ministeriale di cui al comma 2-ter; e' redatto a partire dalla scuola dell'infanziatolto: , ed e' aggiornato in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona. Nel passaggio tra i gradi di istruzione, tolto: compresi i casi di trasferimento fra scuole, e' assicurata l'interlocuzione tra i docenti della scuola di provenienza e quelli della scuola di destinazioneaggiunto: . Nel caso di trasferimento di iscrizione e' garantita l'interlocuzione tra le istituzioni scolastiche interessate ed e' ridefinito sulla base delle eventuali diverse condizioni contestuali della scuola di destinazione;

h) e' soggetto a verifiche periodiche nel corso dell'anno scolastico al fine di accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche ed integrazioniaggiunto: . La realizzazione delle misure attuative, di cui al comma 2, avviene ad invarianza di spesa e nel rispetto del limite dell'organico docente ed ATA assegnato a livello regionale e la dotazione organica complessiva non puo' essere incrementata in conseguenza dell'attivazione degli interventi previsti dal predetto comma 2, ivi compreso l'adeguamento dell'organico delle istituzioni scolastiche alle situazioni di fatto. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalita', anche tenuto conto dell'accertamento di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assegnazione delle misure di sostegno di cui al presente articolo e il modello di PEI, da adottare da parte delle istituzioni scolastiche.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-04-13;66~art7 · fonte del testo

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