Art. 6 — Progetto individuale
Il Progetto individuale di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e' redatto dal competente Ente locale ((d'intesa con la competente Azienda sanitaria locale)) sulla base del Profilo di funzionamento, su richiesta e con la collaborazione dei genitori o di chi ne esercita la responsabilita'. Le prestazioni, i servizi e le misure di cui al Progetto individuale sono definite anche ((con la partecipazione di un rappresentante dell'istituzione scolastica interessata)). (( Si provvede agli adempimenti previsti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. ))
Testo vigente dal 12 settembre 2019
