Art. 9.68 — Modifiche all'articolo 120 del decreto legislativo numero 58 del 1998

All'articolo 120 del decreto legislativo numero 58 del 1998 sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al comma 4, dopo la lettera d), e' aggiunta la seguente: "d-bis) i casi in cui le comunicazioni sono dovute dai possessori di strumenti finanziari dotati dei diritti previsti dall'articolo 2351, ultimo comma, del codice civile.";
  • b)il comma 5 e' sostituito dal seguente: "5. Il diritto di voto inerente alle azioni quotate od agli strumenti finanziari per i quali sono state omesse le comunicazioni previste dal comma 2 non puo' essere esercitato. In caso di inosservanza, si applica l'articolo 14, comma 5. L'impugnazione puo' essere proposta anche dalla Consob entro il termine indicato nell'articolo 14, comma 6."

Testo vigente dal 29 febbraio 2004

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-01-17;6~art968 · fonte del testo

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