Art. 9.48 — Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo numero 58 del 1998
All'articolo 1 del decreto legislativo numero 58 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 2, dopo la lettera b) e' inserita la seguente: "b-bis) gli strumenti finanziari, negoziabili sul mercato dei capitali, previsti dal codice civile;";
- b)dopo il comma 6, sono aggiunti, infine: "6-bis. Per `partecipazioni' si intendono le azioni, le quote e gli altri strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi o comunque quelli previsti dall'articolo 2351, ultimo comma, del codice civile. 6-ter. Se non diversamente disposto, le norme del presente decreto legislativo che fanno riferimento al consiglio di amministrazione, all'organo amministrativo ed agli amministratori si applicano anche al consiglio di gestione e ai suoi componenti. 6-quater. Se non diversamente disposto, le norme del presente decreto legislativo che fanno riferimento al collegio sindacale, ai sindaci e all'organo che svolge la funzione di controllo si applicano anche al consiglio di sorveglianza e al comitato per il controllo sulla gestione e ai loro componenti."
Testo vigente dal 29 febbraio 2004
