Art. 9.1 — Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo numero 385 del 1993
All'articolo 1 del decreto legislativo numero 385 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 2, dopo la lettera h-ter), sono aggiunte le seguenti: "h-quater) `partecipazioni': le azioni, le quote e gli altri strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi o comunque diritti previsti dall'articolo 2351, ultimo comma, del codice civile;
- h-quinquies)`partecipazioni rilevanti': le partecipazioni che comportano il controllo della societa' e le partecipazioni individuate dalla Banca d'Italia in conformita' alle deliberazioni del CICR, con riguardo alle diverse fattispecie disciplinate, tenendo conto dei diritti di voto e degli altri diritti che consentono di influire sulla societa'.";
- b)dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti: "3-bis. Se non diversamente disposto, le norme del presente decreto legislativo che fanno riferimento al consiglio di amministrazione, all'organo amministrativo e agli amministratori si applicano anche al consiglio di gestione ed ai suoi componenti; 3-ter. Se non diversamente disposto, le norme del presente decreto legislativo che fanno riferimento al collegio sindacale, ai sindaci ed all'organo che svolge la funzione di controllo si applicano anche al consiglio di sorveglianza ed al comitato per il controllo sulla gestione e ai loro componenti."
Testo vigente dal 29 febbraio 2004
