Art. 9.67 — Modifiche all'articolo 116 del decreto legislativo numero 58 del 1998
All'articolo 116 del decreto legislativo numero 58 del 1998, il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Gli emittenti indicati nel comma 1 sottopongono il bilancio di esercizio e quello consolidato, ove redatto, al giudizio di una societa' di revisione iscritta nel registro dei revisori contabili. Si applicano le disposizioni degli articoli 155, comma 2, 156, 162, commi 1 e 2, 163, commi 1 e 4."
Testo vigente dal 29 febbraio 2004
