Art. 9.3 — Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo numero 385 del 1993
All'articolo 12 del decreto legislativo numero 385 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. L'emissione delle obbligazioni non convertibili o convertibili in titoli di altre societa' e' deliberata dall'organo amministrativo; non si applicano gli articoli 2410, 2412, 2413, 2414, primo comma, n. 3, 2414-bis, 2415, 2416, 2417, 2418 e 2419 del codice civile.";
- b)il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. Alle obbligazioni convertibili in azioni proprie si applicano le norme del codice civile, eccetto l'articolo 2412.";
- c)dopo il comma 4 e' inserito il seguente: "4-bis. I commi 3 e 4 si applicano anche agli strumenti finanziari assoggettati alla disciplina delle obbligazioni prevista dal codice civile.";
- d)il comma 5 e' sostituito dal seguente: "5. La Banca d'Italia, in conformita' delle deliberazioni del CICR, disciplina l'emissione da parte delle banche delle obbligazioni non convertibili o convertibili in titoli di altre societa' nonche' degli strumenti finanziari diversi dalle partecipazioni."
Testo vigente dal 29 febbraio 2004
