Art. 9.29 — Modifiche all'articolo 94 del decreto legislativo numero 385 del 1993
All'articolo 94 del decreto legislativo numero 385 del 1993, il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Eseguito il concordato, i commissari liquidatori convocano l'assemblea dei soci della banca perche' sia deliberata la modifica dell'oggetto sociale in relazione alla revoca dell'autorizzazione all'attivita' bancaria. Nel caso in cui non abbia luogo la modifica dell'oggetto sociale, i commissari procedono agli adempimenti per la cancellazione della societa' ed il deposito dei libri sociali previsti dalle disposizioni del codice civile in materia di scioglimento e liquidazione delle societa' di capitali."
Testo vigente dal 29 febbraio 2004
