Art. 3 — Uffici pubblici
Negli uffici e nelle amministrazioni di cui all'art. 1 aventi sede nelle localita' ladine della provincia di Trento e' assegnato a domanda, nell'ambito delle procedure per i trasferimenti e per le assegnazioni provvisorie o definitive di sede previste dalle vigenti normative, con precedenza assoluta personale avente i requisiti prescritti che dimostri la conoscenza della lingua ladina. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 NOVEMBRE 2010, N. 262)). ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 NOVEMBRE 2010, N. 262)). I candidati in possesso dei prescritti requisiti, che dimostrino la conoscenza della lingua ladina ((...)) hanno titolo di precedenza assoluta nelle graduatorie dei pubblici concorsi e nelle pubbliche selezioni di personale, anche per incarichi temporanei, banditi dagli enti locali delle localita' ladine nonche' dagli altri enti pubblici di cui al comma 1 dell'articolo 1, limitatamente alla copertura dei posti vacanti negli uffici indicati dal medesimo comma 1.
Testo vigente dal 24 febbraio 2011
