Art. 1-bis — Uso della lingua ladina, mochena e cimbra nei procedimenti davanti al giudice di pace
(( (( Ai sensi dell'articolo 9, comma 3, della legge 15 dicembre 1999, n. 482, nei procedimenti davanti al giudice di pace competente per i territori dei comuni di cui all'articolo 5 e all'articolo 01 e' consentito l'uso rispettivamente della lingua ladina, mochena e cimbra. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 109 del codice di procedura penale. Negli uffici di cui al comma 1 le comunicazioni rivolte al pubblico e le indicazioni sono redatte anche in lingua ladina, mochena e cimbra. Nei casi di cui ai commi 1 e 3, se non e' possibile usare le lingue mochena e cimbra si utilizza la lingua di riferimento. La regione, nell'ambito della propria competenza, assicura gli interventi organizzativi e finanziari occorrenti per l'attuazione della finalita' di cui al comma 1. 6. Le disposizioni di cui all'articolo 3 si applicano anche all'ufficio del giudice di pace avente competenza territoriale per i comuni di cui all'articolo 5))
Testo vigente dal 20 luglio 2001
