Nelle scuole situate nelle localita' ladine della provincia di Trento, cosi' come individuate dall'articolo 5, la lingua e la cultura ladina costituiscono materia di insegnamento obbligatorio, da disciplinare secondo il disposto dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405, e successive modifiche. Il ladino puo' altresi' essere usato quale lingua di insegnamento, secondo le modalita' stabilite dai competenti organi scolastici. Gli alunni degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica delle localita' ladine che hanno conseguito il diploma di licenza media in scuole diverse da quelle delle localita' ladine sono esonerati, a richiesta, dall'insegnamento della lingua e della cultura ladina. Nell'ambito delle procedure per le assunzioni a tempo indeterminato e determinato, per i trasferimenti, per le utilizzazioni e per i passaggi di cattedra e di ruolo del personale - direttivo e docente - della provincia di Trento presso le scuole di ogni ordine e grado delle localita' ladine, i posti vacanti e disponibili sono riservati ed attribuiti con precedenza assoluta anche rispetto all'assegnazione di eventuali sedi libere sul restante territorio provinciale a coloro che, in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per i posti relativi, abbiano dimostrato la conoscenza della lingua e della cultura ladina. ((Il personale docente, a cui e' stato attribuito il posto secondo le modalita' previste da questo comma, e' tenuto a insegnare la lingua e la cultura ladina oppure a usare il ladino quale lingua di insegnamento, secondo quanto previsto dal comma 1.)) Qualora non sia possibile coprire tutti i posti di insegnamento delle localita' ladine secondo quanto disposto dal comma 3 gli eventuali posti vacanti sono ricoperti con incarichi a tempo determinato o con assegnazioni provvisorie. (( Nelle scuole dell'infanzia situate nelle localita' ladine di cui al comma 1 il ladino e' usato, accanto alla lingua italiana, quale lingua di insegnamento secondo quanto previsto dalla normativa provinciale. A tal fine la legge provinciale prevede che, nell'ambito delle procedure di assunzione, assegnazione e mobilita' nelle predette scuole, i posti vacanti sono riservati e attribuiti con precedenza assoluta, anche rispetto all'assegnazione di eventuali sedi libere sul restante territorio provinciale, a coloro che, in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'accesso ai posti relativi, abbiano dimostrato la conoscenza della lingua e della cultura ladina, da accertarsi secondo modalita' stabilite dalla medesima legge provinciale. Qualora non sia possibile coprire tutti i posti di insegnamento secondo quanto disposto da questo comma, gli eventuali posti vacanti sono ricoperti con incarichi a tempo determinato. )) (( Il personale insegnante, a cui e' stato attribuito il posto secondo le modalita' previste dal comma 4-bis, e' tenuto a usare il ladino quale lingua di insegnamento secondo quanto previsto dallo stesso comma. )) Le finalita' di tutela della lingua e della cultura ladina previste dal presente articolo sono assicurate dalla provincia anche nell'ambito dei corsi di formazione professionale di durata pluriennale, tenendo conto delle caratteristiche formative e didattiche dei corsi medesimi.
Testo vigente dal 11 aprile 2018
