Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino- Alto Adige concernenti disposizioni di tutela ((delle popolazioni ladina, mochena e cimbra della provincia di Trento)).
- Art. 1 — Uso della lingua ladina
- Art. 01 — Finalità
- Art. 1-bis — Uso della lingua ladina, mochena e cimbra nei procedimenti davanti al giudice di pace
- Art. 2 — Scuola
- Art. 2-bis — Accertamento della conoscenza della lingua e della cultura ladina, mochena e cimbra
- Art. 3 — Uffici pubblici
- Art. 3-bis — Concessionari di pubblici servizi
- Art. 3-ter — Ripristino dei cognomi in forma originaria
- Art. 3-quater — Interventi di promozione delle caratteristiche culturali delle popolazioni ladina, mochena e cimbra a mezzo di trasmissioni radiotelevisive
- Art. 4 — Censimenti
- Art. 5 — Individuazione delle località ladine
- Art. 5-bis — (Disposizioni finali). 1. Si applicano nella provincia di Trento le norme di tutela delle minoranze previste dalla legge 15 dicembre 1992, n. 482, in quanto più favorevoli rispetto alle norme vigenti nella medesima provincia