Art. 3-bis — Concessionari di pubblici servizi
Gli enti e le societa' comunque denominati e strutturati, che abbiano sede, proprie strutture o dipendenze nelle localita' ladine di cui all'articolo 5 e che svolgano servizi pubblici che al 1 gennaio 1993 erano esercitati da amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, assicurano la precedenza assoluta per l'assegnazione di sede o per i trasferimenti presso le strutture o le dipendenze ubicate nelle medesime localita' ladine a coloro che, in possesso dei previsti requisiti anche professionali, ne abbiano fatto specifica richiesta e abbiano dimostrato la conoscenza della lingua ladina nei modi prescritti ((...)). Gli enti e le societa' di cui al comma 1, in occasione di assunzioni di personale, individuano il fabbisogno di personale delle strutture e delle dipendenze ubicate nelle localita' di cui all'articolo 5, non soddisfatte con le procedure di mobilita' di cui al medesimo comma 1. Per la copertura delle carenze cosi' individuate i medesimi enti e societa' assicurano precedenza assoluta per le assunzioni, eccettuate quelle di durata non superiore a trenta giorni, non rinnovabili nell'anno, effettuate per soddisfare esigenze di carattere eccezionale debitamente motivate, a coloro che, in possesso dei previsti requisiti anche professionali, risultino iscritti presso l'ufficio di collocamento avente competenza territoriale sulle predette localita' ladine ed ivi abbiano fatto constatare preventivamente, a propria cura, la conoscenza della lingua ladina accertata nei modi prescritti ((...)).
Testo vigente dal 24 febbraio 2011
