Art. 2 — Modificazioni dell'articolo 2 del decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592, concernente disposizioni di tutela delle popolazioni ladina, mochena e cimbra della provincia di Trento
All'articolo 2 del decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592, e successive modifiche sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)alla fine del comma 3 sono aggiunte le seguenti parole: «Il personale docente, a cui e' stato attribuito il posto secondo le modalita' previste da questo comma, e' tenuto a insegnare la lingua e la cultura ladina oppure a usare il ladino quale lingua di insegnamento, secondo quanto previsto dal comma 1.»;
- b)il comma 4-bis e' sostituito dal seguente comma: «4-bis. Nelle scuole dell'infanzia situate nelle localita' ladine di cui al comma 1 il ladino e' usato, accanto alla lingua italiana, quale lingua di insegnamento secondo quanto previsto dalla normativa provinciale. A tal fine la legge provinciale prevede che, nell'ambito delle procedure di assunzione, assegnazione e mobilita' nelle predette scuole, i posti vacanti sono riservati e attribuiti con precedenza assoluta, anche rispetto all'assegnazione di eventuali sedi libere sul restante territorio provinciale, a coloro che, in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'accesso ai posti relativi, abbiano dimostrato la conoscenza della lingua e della cultura ladina, da accertarsi secondo modalita' stabilite dalla medesima legge provinciale. Qualora non sia possibile coprire tutti i posti di insegnamento secondo quanto disposto da questo comma, gli eventuali posti vacanti sono ricoperti con incarichi a tempo determinato.»;
- c)dopo il comma 4-bis e' aggiunto il seguente comma: «4-ter. Il personale insegnante, a cui e' stato attribuito il posto secondo le modalita' previste dal comma 4-bis, e' tenuto a usare il ladino quale lingua di insegnamento secondo quanto previsto dallo stesso comma.».
Testo vigente dal 27 marzo 2018
