Nella provincia di Bolzano l'insegnamento nelle scuole materne, elementari e secondarie e' impartito nella lingua materna italiana o tedesca degli alunni da docenti per i quali tale lingua sia ugualmente quella materna. Nelle scuole elementari, con inizio dalla seconda o dalla terza classe, secondo quanto sara' stabilito con legge provinciale su proposta vincolante del gruppo linguistico interessato, e in quelle secondarie e' obbligatorio l'insegnamento della seconda lingua che e' impartito da docenti per i quali tale lingua e' quella materna. 16 La lingua ladina e' usata nelle scuole materne ed e' insegnata nelle scuole elementari delle localita' ladine. Tale lingua e' altresi' usata quale strumento di insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado delle localita' stesse. In tali scuole l'insegnamento e' impartito su base paritetica di ore e di esito finale, in italiano e tedesco. L'iscrizione dell'alunno alle scuole della provincia di Bolzano avviene su semplice istanza del padre o di chi ne fa le veci. Contro il diniego di iscrizione e' ammesso ricorso da parte del padre o di chi ne fa le veci alla autonoma sezione di Bolzano del tribunale regionale di giustizia amministrativa. 16 Per l'amministrazione della scuola in lingua italiana e per la vigilanza sulla scuola in lingua tedesca e su quella delle localita' ladine di cui al secondo comma, il Ministero della pubblica istruzione, sentito il parere della giunta provinciale di Bolzano, nomina un sovrintendente scolastico. Per l'amministrazione delle scuole materne, elementari e secondarie in lingua tedesca, la giunta provinciale di Bolzano, sentito il parere del Ministero della pubblica istruzione, nomina un intendente scolastico, su una terna formata dai rappresentanti del gruppo linguistico tedesco nel consiglio scolastico provinciale. Per l'amministrazione della scuola di cui al secondo comma del presente articolo, il Ministero della pubblica istruzione nomina un intendente scolastico, su una terna formata dai rappresentanti del gruppo linguistico ladino nel consiglio scolastico provinciale. Il Ministero della pubblica istruzione nomina, d'intesa con la provincia di Bolzano, i presidenti e i membri delle commissioni per gli esami di Stato nelle scuole in lingua tedesca. 16 Al fine della equipollenza dei diplomi finali deve essere sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione sui programmi di insegnamento e di esame per le scuole della provincia di Bolzano. 16 Il personale amministrativo del provveditorato agli studi, quello amministrativo delle scuole secondarie, nonche' il personale amministrativo degli ispettorati scolastici e delle direzioni didattiche passa alle dipendenze della provincia di Bolzano, restando addetto ai servizi della scuola corrispondente alla propria lingua materna. 16 Ferma restando la dipendenza dallo Stato del personale insegnante, sono devoluti all'intendente per la scuola in lingua tedesca e a quello per la scuola di cui al secondo comma, i provvedimenti in materia di trasferimento, congedo, aspettativa, sanzioni disciplinari fino alla sospensione per un mese dalla qualifica con privazione dello stipendio, relativi al personale insegnante delle scuole di rispettiva competenza. Contro i provvedimenti adottati dagli intendenti scolastici ai sensi del comma precedente e' ammesso ricorso al Ministro per la pubblica istruzione che decide in via definitiva, sentito il parere del soprintendente scolastico. I gruppi linguistici italiano, tedesco e ladino sono rappresentati nei consigli provinciali scolastico e di disciplina per i maestri. I rappresentanti degli insegnanti nel consiglio scolastico provinciale sono designati, mediante elezione, dal personale insegnante e in proporzione al numero degli insegnanti dei rispettivi gruppi linguistici. Il numero dei rappresentanti del gruppo ladino deve essere, comunque, non inferiore a tre. Il consiglio scolastico, oltre a svolgere i compiti previsti dalle leggi vigenti, esprime parere obbligatorio sull'istituzione e soppressione di scuole; sui programmi ed orari; sulle materie di insegnamento e loro raggruppamento. Per l'eventuale istituzione di universita' nel Trentino-Alto Adige, lo Stato deve sentire preventivamente il parere della regione e della provincia interessata. 16

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. Costituzionale 18 maggio 2026, n. 2

16

La L. Costituzionale 18 maggio 2026, n. 2, ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera b)) che "le parole: «province» e «provincia», ovunque ricorrono, qualora riferite all'ente provincia autonoma, sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: «province autonome» e «provincia autonoma»".

Testo vigente dal 23 giugno 2026

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Ordinanza n. 430/2006

    Parametro
    19 dicembre 2006

    dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2-bis della legge della Provincia autonoma di Bolzano 30 dicembre 1988, n. 64 (Programmi didattici per la scuola primaria della provincia di Bolzano, 1988), inserito dall'art. 18 della legge provinciale 8 aprile 2004, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2004…

    Art. 19 Testo unico costituzionali · Art. 103 Testo unico costituzionali

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 52/1999

    Parametro
    4 marzo 1999

    Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, secondo comma, del d.P.R. 10 febbraio 1983, n. 89 (Approvazione del testo unificato dei decreti del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116 e 4 dicembre 1981, n. 761, concernenti norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento…

    Art. 3 cost. · Art. 97 cost. · Art. 19 Testo unico costituzionali · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 242/1989

    Parametro
    28 aprile 1989

    riuniti i giudizi, 1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, terzo comma, lettera p, della legge 14 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), nella parte in cui si riferisce all'annullamento degli atti degli enti locali e degli enti dipendenti dalla regione, sollevata, in riferimen…

    Art. 5 cost. · Art. 116 cost. · Art. 6 cost. · Art. 125 cost.

    Leggi la pronuncia
Pronunce che lo citano (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 23 giugno 2026

Confronto con la versione in vigore dal 20 novembre 1972 al 23 giugno 2026.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. Costituzionale 18 maggio 2026, n. 2

    La L. Costituzionale 18 maggio 2026, n. 2, ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera b)) che "le parole: «province» e «provincia», ovunque ricorrono, qualora riferite all'ente provincia autonoma, sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: «province autonome» e «provincia autonoma»".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-08-31;670~art19 · fonte del testo

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