Art. 7 — Altri servizi esclusi
Le disposizioni del presente decreto non si applicano:
- a)ai servizi di somministrazione di lavoratori forniti dalle agenzie per il lavoro, autorizzate ai sensi del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
- b)ai servizi sanitari ed a quelli farmaceutici forniti direttamente a scopo terapeutico nell'esercizio delle professioni sanitarie, indipendentemente dal fatto che vengano prestati in una struttura sanitaria e a prescindere dalle loro modalita' di organizzazione, di finanziamento e dalla loro natura pubblica o privata;
- c)ai servizi audiovisivi, ivi compresi i servizi cinematografici, a prescindere dal modo di produzione, distribuzione e trasmissione, e i servizi radiofonici;
- d)al gioco d'azzardo e di fortuna comprese le lotterie, le scommesse e le attivita' delle case da gioco, nonche' alle reti di acquisizione del gettito;
- e)ai servizi privati di sicurezza;
- f)ai servizi forniti da notai.
- f-bis)((LETTERA ABROGATA DALLA L. 30 DICEMBRE 2023, N. 214)).
Testo vigente dal 31 dicembre 2023
