Restano ferme le competenze degli organi statali in ordine:

  • 1)ai rapporti internazionali in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera, ivi compresa la profilassi internazionale;
  • 2)alla sanita' aerea e di frontiera, ivi comprese le misure quarantenarie;
  • 3)alla ricerca e sperimentazione scientifica di rilevanza nazionale svolte da appositi istituti in ordine all'origine, evoluzione, prevenzione e cura delle malattie;
  • 4)agli aspetti sanitari della prevenzione degli infortuni sul lavoro;
  • 5)alle cliniche ed istituti universitari di ricovero e cura o agli istituti di ricovero e cura riconosciuti a carattere scientifico con decreto del Ministro della sanita' di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, sentita la regione;
  • 6)alla produzione, commercio, vendita e pubblicita' dei prodotti chimici usati in medicina, dei preparati farmaceutici, preparati galenici, specialita' medicinali, vaccini, virus, sieri, tossine e prodotti assimilati, emoderivati, presidi medicochirurgici e prodotti assimilati;
  • 7)alla coltivazione, produzione, impiego, commercio all'ingrosso, importazione, esportazione e transito, acquisto, detenzione o somministrazione di sostanze stupefacenti e di sostanze psicoattive e loro derivati;
  • 8)alla produzione e commercio dei prodotti dietetici e degli alimenti per la prima infanzia; agli aspetti igienico sanitari della produzione, commercio di sostanze alimentari e bevande e dei relativi additivi, coloranti, surrogati o succedanei; dei fitofarmaci e dei presidi delle derrate alimentari immagazzinate; dei mangimi, integratori ed additivi nella alimentazione degli animali;
  • 9)al riconoscimento delle proprieta' terapeutiche delle acque minerali ed al rilascio delle autorizzazioni per la loro utilizzazione a scopo sanitario e relativa pubblicita' sanitaria;
  • 10)alla produzione ed impiego pacifico dell'energia nucleare;
  • 11)alle professioni sanitarie ed agli esami di idoneita' per l'esercizio della professione medica negli ospedali; alle professioni sanitarie ausiliarie ed arti ausiliarie delle professioni sanitarie; agli ordini ed ai collegi professionali;
  • 12)alla determinazione dei requisiti di ammissione alle scuole per l'abilitazione all'esercizio delle professioni sanitarie ausiliare e delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie; alla determinazione delle materie fondamentali di insegnamento. Restano ferme le leggi dello Stato sul riscontro diagnostico, sull'ammissibilita' del prelievo di parti di cadavere a scopo terapeutico e sull'ammissibilita' del trapianto di organi e tessuti da persone viventi.

Testo vigente dal 23 maggio 1978

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1978-05-16;196~art36 · fonte del testo

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