Le disposizioni del presente decreto non si applicano:
- a)alle attivita' connesse con l'esercizio di pubblici poteri, quando le stesse implichino una partecipazione diretta e specifica all'esercizio del potere pubblico e alle funzioni che hanno per oggetto la salvaguardia degli interessi generali dello Stato e delle altre collettivita' pubbliche;
- b)alla disciplina fiscale delle attivita' di servizi;
- c)ai servizi d'interesse economico generale assicurati alla collettivita' in regime di esclusiva da soggetti pubblici o da soggetti privati, ancorche' scelti con procedura ad evidenza pubblica, che operino in luogo e sotto il controllo di un soggetto pubblico. Le disposizioni del presente decreto non si applicano nei casi previsti negli articoli da 3 a 7 del presente capo. Il Ministro per le politiche europee ed i Ministri interessati dalle disposizioni del presente decreto possono adottare uno o piu' decreti interministeriali ricognitivi delle attivita' di servizi che, in applicazione delle disposizioni del presente decreto, sono comunque escluse dall'ambito di applicazione dello stesso.
Testo vigente dal 23 aprile 2010
