Fatta salva la possibilita' di successive modificazioni nell'ambito dell'ordinaria potesta' regolamentare in materia di ruoli dei periti e degli esperti, al regolamento-tipo per la formazione del ruolo dei periti e degli esperti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di cui al decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato in data 29 dicembre 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 25 gennaio 1980, sono apportate le seguenti modificazioni.

  • a)l'articolo 4 e' sostituito dal seguente: «4. - L'iscrizione nel ruolo e' disposta dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.»;
  • b)al settimo comma dell'articolo 5 le parole: «La commissione di cui all'articolo 4» e le parole: «la commissione» sono sostituite dalle seguenti: «La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura»;
  • c)al primo comma dell'articolo 6 le parole: «ed alla proposta della commissione di cui all'art. 4» sono soppresse ed al secondo comma dell'articolo 6 le parole: «in base ad istruttoria eseguita dalla commissione anzidetta» sono soppresse;
  • d)all'articolo 7 le parole: «che decide, sentita la commissione centrale per l'esame dei ricorsi dei periti e degli esperti di cui all'articolo seguente» sono abrogate;
  • e)gli articoli 8 e 9 sono conseguentemente soppressi;
  • f)all'articolo 10 le parole: «l'attivita' abitualmente esercitata» sono soppresse;
  • g)l'articolo 11 e' sostituito dal seguente: «11. Il ruolo e' pubblico e l'elenco dei periti e degli esperti e' pubblicato sul sito della camera di commercio.»;
  • h)all'articolo 13, le parole: «La commissione di cui all'articolo 4» sono sostituite dalle seguenti: «La Camera di commercio, industria agricoltura e artigianato»; le parole: «e propone, ove del caso, l'applicazione delle sanzioni previste dal successivo art. 15» sono soppresse;
  • i)all'articolo 15, le parole: «commissione prevista dall'art. 4» sono sostituite dalle seguenti: «dirigente della camera di commercio» e il quinto comma e' abrogato;
  • l)sono abrogati gli articoli 3, 5, primo comma, limitatamente alle lettere b), c), d) ed e), sesto comma, ottavo comma, nono comma, e 16. Le competenze relative alla gestione del ruolo dei periti e degli esperti sono assolte dall'ufficio competente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura in forma semplificata.

Testo vigente dal 14 settembre 2012

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