Art. 6 — Servizi di trasporto
Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai servizi di trasporto aereo, marittimo, per le altre vie navigabili, ferroviario e su strada, ivi inclusi i servizi di trasporto urbani, di taxi, di ambulanza, nonche' i servizi portuali e i servizi di noleggio auto con conducente. Ai fini del presente decreto, non costituiscono servizi di trasporto quelli di:
- a)scuola guida;
- b)trasloco;
- c)noleggio di veicoli e unita' da diporto;
- d)pompe funebri;
- e)fotografia aerea.
Testo vigente dal 23 aprile 2010
