Art. 51 — Modifiche alla legge 6 giugno 1986, n. 251, e successive modificazioni, recante istituzione dell'albo professionale degli agrotecnici
All'articolo 5 della legge 6 giugno 1986, n. 251, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
- a)al primo comma, lettera a), le parole: "della Comunita' europea" sono sostituite dalle seguenti: "dell'Unione europea";
- b)al primo comma, lettera d), dopo le parole: "essere residente" sono inserite le seguenti: "o avere il domicilio professionale";
- c)dopo il primo comma e' inserito il seguente: "Il decreto di riconoscimento della qualifica professionale ai sensi del Titolo III, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, costituisce titolo per l'iscrizione nell'albo.". All'articolo 6, della legge 6 giugno 1986, n. 251, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
- a)al comma 1, dopo le parole: "l'aspirante risiede" sono inserite le seguenti: "o ha il domicilio professionale";
- b)dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis. Al procedimento per l'iscrizione nell'albo si applica l'articolo 45, commi 4 e 5, del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2006/123/CE.";
- c)al comma 2, dopo le parole: "indirizzo di residenza" sono inserite le seguenti: "o di domicilio professionale". All'articolo 10-bis, comma 3, della legge 6 giugno 1986, n. 251, e successive modificazioni, le parole: "cittadini italiani," sono soppresse; L'espressione "Ministro di grazia e giustizia", ovunque ricorra, e' sostituita dalla seguente: "Ministro della giustizia"; l'espressione "Ministero di grazia e giustizia", ovunque ricorra, e' sostituita dalla seguente: "Ministero della giustizia".
Testo vigente dal 23 aprile 2010
