Art. 61 — Modifiche alla legge 7 marzo 1985, n. 75, recante modifiche all'ordinamento professionale dei geometri
All'articolo 2 della legge 7 marzo 1985, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 1, numero 1), le parole: "della Comunita' economica europea" sono sostituite dalle seguenti: "dell'Unione europea";
- b)al comma 1, numero 3), dopo la parola: "anagrafica" sono inserite le seguenti: "o il domicilio professionale";
- c)dopo il comma 2 e' inserito il seguente: "2-bis. Il decreto di riconoscimento della qualifica professionale ai sensi del Titolo III, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, costituisce titolo per l'iscrizione nell'albo.";
- d)dopo il comma 3 e' inserito il seguente: "3-bis. Al procedimento per l'iscrizione nell'albo si applica l'articolo 45 del presente decreto legislativo.".
Testo vigente dal 23 aprile 2010
