Art. 50 — Modifiche alla legge 7 gennaio 1976, n. 3, e successive modificazioni, recante ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale
All'articolo 30, primo comma, della legge 7 gennaio 1976, n. 3, e successive modificazioni, e' apportata la seguente modifica, dopo le parole: "la residenza" sono inserite le seguenti: "o il domicilio professionale,"; All'articolo 31, della legge 7 gennaio 1976, n. 3, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
- a)al primo comma, lettera a), le parole: "o cittadino" sono sostituite dalle seguenti: ", ovvero cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea o";
- b)al primo comma, lettera e), dopo le parole: "la residenza" sono inserite le seguenti: "o il domicilio professionale,";
- c)dopo il primo comma e' inserito il seguente: "Il decreto di riconoscimento della qualifica professionale ai sensi del Titolo III, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, costituisce titolo per l'iscrizione nell'albo."; All'articolo 32 della legge 7 gennaio 1976, n. 3, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
- a)al primo comma la parola: "tre" e' sostituita dalla seguente: "due";
- b)il secondo comma e' sostituito dal seguente: "Al procedimento per l'iscrizione nell'albo si applica l'articolo 45, commi 4 e 5, del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2006/123/CE.". All'articolo 33, secondo comma, della legge 7 gennaio 1976, n. 3, e successive modificazioni, dopo le parole: "di residenza" sono inserite le seguenti: "o di domicilio professionale,". L'espressione "Ministro di grazia e giustizia", ovunque ricorra, e' sostituita dalla seguente: "Ministro della giustizia"; l'espressione "Ministero di grazia e giustizia", ovunque ricorra, e' sostituita dalla seguente: "Ministero della giustizia".
Testo vigente dal 23 aprile 2010
