Art. 52 — Modifiche alla legge 9 febbraio 1942, n. 194, e successive modificazioni, recante disciplina giuridica della professione di attuario
All'articolo 4, della legge 9 febbraio 1942, n.194, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
- a)al primo comma, lettera a), dopo le parole: "ovvero cittadino" sono inserite le seguenti: "di uno Stato membro dell'Unione europea o";
- b)al primo comma la lettera f), e' sostituita dalla seguente: "f) avere la residenza o il domicilio professionale in Italia.";
- c)dopo il primo comma e' aggiunto, in fine, il seguente: "Il decreto di riconoscimento della qualifica professionale ai sensi del Titolo III, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, costituisce titolo per l'iscrizione nell'albo."; All'articolo 8, della legge 9 febbraio 1942, n. 194, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
- a)al primo comma, numero 2°, dopo la parola: "residenza" sono aggiunte le seguenti: "o di domicilio professionale";
- b)al primo comma, numero 4), dopo le parole: "di Stato" sono inserite le seguenti: "membro dell'Unione europea o di Stato";
- c)dopo il primo comma e' inserito il seguente: "Al procedimento per l'iscrizione nell'albo si applica l'articolo 45, commi 4 e 5, del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2006/123/CE"; L'articolo 20 della legge 9 febbraio 1942, n. 194, e successive modificazioni, e' abrogato. L'espressione: "Ministro di grazia e giustizia", ovunque ricorra, e' sostituita dalla seguente: "Ministro della giustizia"; l'espressione: "Ministero di grazia e giustizia", ovunque ricorra, e' sostituita dalla seguente: "Ministero della giustizia".
Testo vigente dal 23 aprile 2010
