Il secondo comma dell'articolo 5 della legge 6 giugno 1986, n. 251, e' sostituito dai seguenti: "Per l'iscrizione nell'albo sono richiesti i seguenti requisiti:

  • a)essere cittadino italiano o di uno Stato membro della Comunita' europea ovvero italiano appartenente ai territori non uniti politicamente allo Stato italiano, oppure cittadino di uno Stato avente trattamento di reciprocita' con l'Italia;
  • b)godere dei diritti civili;
  • c)essere in possesso del diploma di agrotecnico;
  • d)essere residente nella circoscrizione del collegio nel cui albo si chiede di essere iscritti;
  • e)avere conseguito l'abilitazione professionale;
  • f)precisare il proprio stato giuridico professionale. Non possono ottenere l'iscrizione coloro che hanno riportato condanne che, a norma del presente ordinamento, comportino la radiazione dall'albo".

Testo vigente dal 21 marzo 1991

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1991-03-05;91~art5 · fonte del testo

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