Art. 60 — Modifiche alla legge 18 gennaio 1994, n. 59, recante ordinamento della professione di tecnologo alimentare
All'articolo 26, comma 1, della legge 18 gennaio 1994, n. 59, dopo la parola: "residenza" sono inserite le seguenti: "o il domicilio professionale"; All'articolo 27 della legge 18 gennaio 1994, n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 1, lettera a), le parole: "della Comunita' economica europea" sono sostituite dalle seguenti: "dell'Unione europea";
- b)al comma 1, lettera d), dopo la parola: "residenza" sono inserite le seguenti: "o il domicilio professionale";
- c)dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis. Il decreto di riconoscimento della qualifica professionale ai sensi del Titolo III, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, costituisce titolo per l'iscrizione nell'albo.";
- d)al comma 3, la parola: "tre" e' sostituita dalla seguente: "due";
- e)il comma 4, e' sostituito dal seguente "4. Si applicano i commi 4 e 5 dell'articolo 45 del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2006/123/CE.". Al comma 4, dell'articolo 49, le parole: "cittadini italiani," sono soppresse. L'espressione: "Ministro di grazia e giustizia", ovunque ricorra, e' sostituita dalla seguente: "Ministro della giustizia"; l'espressione: "Ministero di grazia e giustizia", ovunque ricorra, e' sostituita dalla seguente: "Ministero della giustizia".
Testo vigente dal 23 aprile 2010
