Art. 36 — Cooperazione tra autorità nazionali competenti

Al fine di garantire forme efficaci di cooperazione amministrativa tra le autorita' competenti degli Stati membri, le autorita' competenti di cui all'articolo 8, lettera i), del presente decreto utilizzano il sistema telematico di assistenza reciproca con le autorita' competenti degli Stati dell'Unione europea istituito dalla Commissione europea denominato IMI-Internal Market Information. Le richieste di informazioni, le richieste di verifiche, ispezioni e indagini di cui agli articoli 37, 38, 39 e 40 ((, le procedure di notifica di cui all'articolo 13)), nonche' il meccanismo di allerta di cui all'articolo 41 e lo scambio di informazioni su misure eccezionali relative alla sicurezza dei servizi di cui all'articolo 42 sono effettuate tramite il sistema IMI di cui al comma 1. La Presidenza del Consiglio - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie costituisce punto di contatto nazionale per la cooperazione amministrativa tra autorita' competenti nazionali e comunitarie. Ferme restando le competenze delle autorita' di cui all'articolo 8, lettera i), il punto di contatto nazionale cura la gestione nazionale delle attivita' del sistema IMI, in particolare:

  • a)convalida la registrazione delle autorita' competenti nazionali nel sistema;
  • b)supporta lo scambio di informazioni tra autorita' competenti;
  • c)coordina le richieste informative fatte da altri Stati membri;
  • d)assiste le autorita' competenti nell'individuazione delle amministrazioni competenti alle quali rivolgersi;
  • e)assiste le autorita' competenti per garantire la mutua assistenza;
  • f)notifica alla Commissione le richieste connesse con il meccanismo di allerta di cui all'articolo 41; Le modalita' procedurali per l'utilizzo della rete IMI sono disciplinate con decreto del Ministro per le politiche europee, di concerto con i Ministri interessati. Le informazioni di cui al comma 2 possono riguardare le azioni disciplinari o amministrative promosse, le sanzioni penali irrogate, le decisioni definitive relative all'insolvenza o alla bancarotta fraudolenta assunte dall'autorita' competente nei confronti di un prestatore e che siano direttamente pertinenti alla competenza del prestatore o alla sua affidabilita' professionale. Le autorita' competenti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera i), responsabili del controllo e della disciplina delle attivita' dei servizi, si registrano nel sistema di cui al comma 1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento delle politiche comunitarie convalida la registrazione delle autorita' competenti nel sistema, accreditando presso la Commissione europea i soggetti abilitati ad operare. Restano ferme le iniziative nel settore della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale, in particolare in materia di scambio di informazioni tra autorita' degli Stati membri preposte all'applicazione della legge e di casellari giudiziari.

Testo vigente dal 25 novembre 2014

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Che cosa è cambiato dal 25 novembre 2014

Confronto con la versione in vigore dal 23 aprile 2010 al 25 novembre 2014. 8 parole aggiunte.

… di verifiche, ispezioni e indagini di cui agli articoli 37, 38, 39 e 40, aggiunto: le procedure di notifica di cui all'articolo 13, nonche' il meccanismo di allerta di cui all'articolo 41 e lo scambio di …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-26;59~art36 · fonte del testo

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