Art. 40 — Controllo da parte delle autorità competenti in caso di spostamento temporaneo del prestatore sul territorio

In caso di spostamento temporaneo del prestatore comunitario sul territorio nazionale, in relazione ai requisiti nazionali che possono essere imposti in base agli articoli 20, comma 2, 21, comma 2, e 22, le autorita' competenti sono responsabili del controllo sull'attivita' del prestatore sul territorio. In conformita' al diritto comunitario, le autorita' competenti:

  • a)adottano tutte le misure necessarie al fine di garantire che il prestatore si conformi a tali requisiti per quanto riguarda l'accesso a un'attivita' di servizi sul territorio e il suo esercizio;
  • b)procedono alle verifiche, ispezioni e indagini necessarie per controllare il servizio prestato. Nel caso in cui un prestatore di un altro Stato membro si sposti temporaneamente sul territorio nazionale in cui non e' stabilito per prestarvi un servizio, le autorita' competenti partecipano al controllo del prestatore conformemente ai commi 3 e 4. Su richiesta dello Stato membro di stabilimento, le autorita' competenti procedono alle verifiche, ispezioni e indagini necessarie per assicurare un efficace controllo da parte dello Stato membro di stabilimento, intervenendo nei limiti delle competenze loro attribuite. Le autorita' competenti possono decidere le misure piu' appropriate da assumere, caso per caso, per soddisfare la richiesta dello Stato membro di stabilimento. Di loro iniziativa, le autorita' competenti possono procedere a verifiche, ispezioni e indagini sul posto, purche' queste non siano discriminatorie, non siano motivate dal fatto che il prestatore e' stabilito in un altro Stato membro e siano proporzionate.

Testo vigente dal 23 aprile 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-26;59~art40 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari