Le farmacie sono classificate in due categorie:

  • a)farmacie urbane, situate in comuni o centri abitati con popolazione superiore a 5.000 abitanti;
  • b)farmacie rurali ubicate in comuni, frazioni o centri abitati con popolazione non superiore a 5.000 abitanti. Non sono classificate farmacie rurali quelle che si trovano nei quartieri periferici delle citta', congiunti a queste senza discontinuita' di abitati. ((Nei comuni, frazioni o centri abitati di cui alla lettera b) del primo comma, ove non sia aperta la farmacia privata o pubblica prevista dalla pianta organica, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono dispensari farmaceutici. La gestione dei dispensari, disciplinata mediante provvedimento delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, e' affidata alla responsabilita' del titolare di una farmacia privata o pubblica della zona con preferenza per il titolare della farmacia piu' vicina. Nel caso di rinunzia il dispensario e' gestito dal comune. I dispensari farmaceutici sono dotati di medicinali di uso comune e di pronto soccorso, gia' confezionati. Nelle stazioni di soggiorno, di cura e di turismo, nonche' nelle altre localita' climatiche, balneari o termali o comunque di interesse turistico, di cui all'articolo 1 del regio decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1926, convertito dalla legge 2 giugno 1939, n. 739, con popolazione non superiore a 12.500 abitanti, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare, in aggiunta alle farmacie esistenti ai sensi dell'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, l'apertura stagionale di dispensari farmaceutici, tenuto conto della media giornaliera delle presenze annuali rilevate dalle aziende di promozione turistica di cui all'articolo 4 della legge 17 maggio 1983, n. 217)).

Testo vigente dal 17 novembre 1991

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 17 novembre 1991

Confronto con la versione in vigore dal 27 marzo 1968 al 17 novembre 1991. 42 parole tolte, 164 parole aggiunte.

… queste senza discontinuita' di abitati. Nei comuni, frazioni o centri abitati di cui alla tolto: precedente lettera b)tolto: , ove manchi o aggiunto: del primo comma, ove non sia aperta la farmacia tolto: prevista nella aggiunto: privata o pubblica prevista dalla pianta organica, tolto: con decreto del medico provinciale devono essere istituiti aggiunto: le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono dispensari farmaceutici. tolto: Tali dispensari sono gestiti con decreto del medico provinciale sotto la aggiunto: La gestione dei dispensari, disciplinata mediante provvedimento delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, e' affidata alla responsabilita' del titolare di una farmacia aggiunto: privata o pubblica della zona con preferenza per il titolare della farmacia piu' vicinatolto: ; nel caso di sua rinunzia,aggiunto: . Nel caso di rinunzia il dispensario e' gestito dal comune tolto: che vi provvede attraverso il medico condotto o altro sanitario. I dispensari farmaceutici sono dotati di medicinali di uso comune e di pronto soccorso, tolto: gia confezionati aggiunto: gia' confezionati. Nelle stazioni di soggiorno, di cura e di turismo, nonche' nelle altre localita' climatiche, balneari o termali o comunque di interesse turistico, di cui all'articolo 1 del regio decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1926, convertito dalla legge 2 giugno 1939, n. 739, con popolazione non superiore a 12.500 abitanti, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare, in aggiunta alle farmacie esistenti ai sensi dell'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, l'apertura stagionale di dispensari farmaceutici, tenuto conto della media giornaliera delle presenze annuali rilevate dalle aziende di promozione turistica di cui all'articolo 4 della legge 17 maggio 1983, n. 217.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1968-03-08;221~art1 · fonte del testo

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