A decorrere dal 1 gennaio 1999, l'importo della contribuzione da versare al Fondo non puo' essere inferiore a lire 50.000 mensili. COMMA ABROGATO DALLA L. 17 MAGGIO 1999, N. 144. In caso di iscrizione in eta' superiore ai sessant'anni, l'iscritto ha facolta' di incrementare l'anzianita' contributiva fino ad un numero di anni che consentano il perfezionamento del requisito dei 5 anni di contribuzione al raggiungimento del 65 anno di eta' mediante il versamento della relativa riserva matematica. Sulla contribuzione al Fondo di cui all'articolo 1 e' applicata un'aliquota aggiuntiva parametrata alle effettive spese di gestione, rilevate con apposita contabilita', con verifica di congruita' a cadenza quinquennale. La predetta aliquota e' determinata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta del comitato di cui all'art. 5. ((COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 18 FEBBRAIO 2000, N. 47)).
Testo vigente dal 1 giugno 2000
